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I contributi COVID-19 e il mod. REDDITI 2022

I contributi COVID-19 e il mod. REDDITI 2022

A seguito della non rilevanza fiscale, i contributi a fondo perduto COVID-19 non devono essere evidenziati nei quadri reddituali del mod. REDDITI 2022 (ad eccezione della variazione in diminuzione da effettuare nel quadro RF).
I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto COVID-19 erogati / riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate devono comunque compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401).
Se i dati necessari per la registrazione nel RNA (forma giuridica, dimensione impresa, settore e codice attività) sono (stati) indicati nell’autodichiarazione degli aiuti di Stato da presentare entro il 30.6.2022 il prospetto “Aiuti di Stato” non va compilato.
Con la predetta autodichiarazione infatti è possibile comunicare i dati relativi agli aiuti al fine di beneficiare dell’esonero dalla compilazione del predetto prospetto presente nel mod. REDDITI 2022.

In base all’art. 10-bis, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” i contributi / indennità:

  • di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza COVID-19;
  • diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza;
  • da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione;
  • spettanti alle imprese / lavoratori autonomi;

non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
A seguito della predetta non rilevanza fiscale, i contributi a fondo perduto COVID-19 erogati / riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate nel 2021 non vanno evidenziati nei quadri reddituali del mod. REDDITI 2022 ad eccezione della variazione in diminuzione da effettuare nel quadro RF.
È tuttavia necessario compilare il quadro RS (rigo RS401) se i dati utilizzabili per la registrazione nel RNA (forma giuridica, dimensione impresa, settore e codice attività) non sono stati indicati nell’autodichiarazione degli aiuti di Stato da presentare entro il 30.6.2022.
Merita evidenziare che il MEF in risposta a due Interrogazioni parlamentari ha recentemente escluso il differimento del predetto termine in quanto “pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022” entro la quale l’Agenzia deve provvedere all’inserimento degli aiuti nel RNA.

CONTRIBUTI / INDENNITÀ COVID-19 E MOD. REDDITI 2022

QUADRI RE / RG / LM
Come sopra accennato, per i contributi a fondo perduto COVID-19 erogati / riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate non è più richiesta l’indicazione nei quadri RE / RG / LM. Infatti:

  • nel quadro RE è stato eliminato il campo 1 di rigo RE3 nel quale dovevano essere indicati i contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo;
  • nel quadro LM è stato eliminato il rigo LM33 nel quale dovevano essere gestiti i contributi / indennità a favore dei contribuenti forfetari.

QUADRO RF
Nel quadro RF non è più richiesta l’indicazione, con uno specifico codice, dei contributi in esame e pertanto si ritiene utilizzabile il codice residuale “99” per gestire le variazioni in diminuzione relative ai contributi / indennità ottenuti a seguito dell’emergenza COVID-19 imputati a Conto economico (lo scorso anno era previsto l’utilizzo dei codici “83” e “84”).

QUADRO RS
Ai soggetti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati / riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate nel 2021 è richiesta la compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS (rigo RS401).
Il prospetto va compilato soltanto se i dati necessari per la registrazione nel RNA non sono già (stati) comunicati con l’autodichiarazione da presentare entro il 30.6.2022. In merito va evidenziato che:

  • per gli aiuti per i quali nel quadro A della citata autodichiarazione sono presenti i campi 5 “Settore” e 6 “Codice attività ” è possibile (facoltà) comunicare i dati necessari per consentire all’Agenzia la registrazione nel RNA. In tal caso nell’autodichiarazione vanno compilati anche i campi “Forma Giuridica” e “Dimensione dell’impresa” del riquadro “Dichiarante“, indicando i codici desumibili dalla Tabella presente nelle istruzioni di rigo RS401 del mod. REDDITI 2022.

L’utilizzo di tale facoltà , che deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i predetti campi “Settore” e “Codice attività “, consente di beneficiare dell’esonero dalla compilazione del prospettoAiuti di Stato” del mod. REDDITI.
Va comunque considerato che se l’aiuto è fruito nell’ambito di settori diversi, nell’autodichiarazione va riportato a campo 5 “Settore” il codice “6” mentre non va compilato il campo 6 “Codice attività“. In tal caso è necessario compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del mod. REDDITI 2022;

  • per gli aiuti per i quali nel quadro A della citata autodichiarazione non sono presenti i campi 5Settoree 6Codice attivitàè richiesta la compilazione del prospettoAiuti di Stato” del mod. REDDITI.

Per quanto riguarda l’individuazione del mod. REDDITI in cui vanno indicati gli aiuti, le istruzioni precisano che:

  • per i contributi a fondo perduto erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate (mediante accredito sul c/c) occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo;
  • per i contributi a fondo perduto per i quali il beneficiario ha richiesto l’utilizzo sotto forma di credito d’imposta, occorre aver riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso.

Ai fini della compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS, come evidenziato nelle istruzioni del mod. REDDITI 2022, va considerato che:

  • interessa i soggetti che nel 2021 hanno beneficiato sia di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) che di aiuti subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione o di autorizzazione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti Provvedimenti ma solo a seguito di presentazione della dichiarazione nella quale vengono dichiarati (art. 10, DM n. 115/2017);
  • non va compilato con riferimenti ai dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito della Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final (c.d. “Temporary Framework”), già comunicati all’Agenzia mediante la citata autodichiarazione ai fini della registrazione nel RNA;
  • va compilato anche in caso di aiuti maturati nel 2021 ma non usufruiti nel medesimo periodo;
  • va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato”, unica per tutti i mod. REDDITI, riportando a campo 1 di rigo RS401 il relativo codice identificativo.

In merito al codice “residuale” 999 è specificato che non va utilizzato per gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis”:

  • presenti nella “Tabella codici aiuti di Stato”;
  • fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali / regionali, che vanno indicate nel mod. IRAP);
  • fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
  • fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza (art. 9 del citato DM) ad Amministrazioni diverse dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio, agevolazione ZFU non essendo subordinata ad un apposito Provvedimento del MISE).

Inoltre, il codice “999” non va utilizzato per le agevolazioni esposte nei quadri della dichiarazione non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti “de minimis” (ad esempio, credito d’imposta attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, DL n. 145/2013) o per gli importi residui utilizzati nel periodo d’imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti “de minimis” i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d’imposta.

Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo RS401, utilizzando 1 modulo per ogni rigo compilato.

MOD. IRAP 2022
Per i soggetti che utilizzano il c.d. “metodo da bilancio”, i contributi in esame, essendo imputati a Conto economico e non concorrendo alla determinazione della base imponibile IRAP, richiedono l’effettuazione nel mod. IRAP 2022 di una variazione in diminuzione (rigo IQ37 / IP43 / IC57) utilizzando il codice residuale “99”.
Anche le istruzioni del mod. IRAP 2022 specificano che la comunicazione dei dati relativi agli aiuti con la predetta autodichiarazione da presentare entro il 30.6.2022 consente di non compilare il rigo IS201. La mancata indicazione nell’autodichiarazione comporterebbe la compilazione del predetto rigo. Ciò si traduce in una duplicazione dell’indicazione dell’aiuto per i soggetti che hanno compilato il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS del mod. REDDITI.

Per i soggetti che utilizzano il c.d. “metodo fiscale” i contributi / indennità COVID-19 non vanno indicati nel mod. IRAP in quanto a rigo IQ10 del mod. IRAP 2022 relativo ai “componenti detassati” non è presente il campo destinato all’indicazione dei contributi in esame (nel mod. IRAP 2021 il campo 3 era dedicato a tale fattispecie mentre ora lo stesso è destinato all’indicazione della c.d. “Patent box”).

Fonte: all-in.seac.it