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Decreto Energia: nuove modifiche al superbonus

Decreto Energia: nuove modifiche al superbonus

Tra gli emendamenti approvati dalle commissioni riunite 6 e 10 del Senato in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, c.d. Decreto Energia, particolare attenzione merita l’art. 10-bis rubricato “Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77”.

La disposizione in parola, introduce ulteriori novità in materia di Superbonus e di cessione del credito d’imposta. In particolare la norma in rassegna prevede al comma 1 che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sia affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ovvero della qualificazione di esecutori di lavori pubblici);
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Ed ancora lo stesso art. 10-bis al successivo comma 2 dispone altresì che a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui ai già sopra citati articoli 119 e 121, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – sia affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Inoltre in relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1 della citata norma (ovvero le imprese che al momento dell’affidamento dell’incarico avevano stipulato un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione) la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione.

La nuova norma dispone in sostanza che l’esecuzione degli interventi di importo più elevato sia affidata solo a soggetti in possesso di requisiti sino ad oggi necessari per l’esecuzione di lavori pubblici ovvero quelli di cui all’art. 84 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti). In particolare:
a) assenza dei motivi di esclusione – articolo 80 del Codice appalti;
b) requisiti speciali tecnico-professionali ed economico-finanziari – articolo 83 del Codice Appalti;
c) certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000;
d) certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) – articolo 83 del Codice Appalti.
È chiaro l’intento di limitare l’esecuzione dei lavori di importo maggiore solo a soggetti ritenuti affidabili allo scopo di scongiurare possibili abusi o frodi.

La disposizione in commento statuisce infine che la stessa non si applichi ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data della sua entrata in vigore.

Fonte: www.fiscal-focus.it