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Fino al termine di agosto 2022 versamento delle somme derivanti dagli avvisi bonari entro 60 giorni

Fino al termine di agosto 2022 versamento delle somme derivanti dagli avvisi bonari entro 60 giorni

Con un emendamento presentato in sede di conversione in legge del “Decreto Ucraina” si propone l’ampliamento a 60 giorni del termine per pagare gli importi che risultano dagli avvisi di irregolarità emessi dagli Uffici finanziari. Ciò vale, però, solamente entro la fine del mese di agosto 2022, a fronte dell’attuale termine pari a 30 giorni.

Passa a 60 giorni, almeno entro lo spirare del prossimo agosto, il termine per adempiere a quanto richiesto con gli avvisi di regolarità – c.d. bonari – che derivano dalla “liquidazione automatizzata” delle dichiarazioni (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972), sostanzialmente raddoppiando il lasso temporale attualmente risultante in base alla legge.

Occorre in proposito ricordare che tali avvisi bonari sono quelli che l’Amministrazione finanziaria emana dopo aver liquidato le imposte (dirette e IVA), così come i contributi e i premi dovuti, i rimborsi spettanti, con procedimento da eseguirsi entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo a quello di riferimento. Quindi, volendo proporre un’esemplificazione, per il periodo d’imposta 2022, la cui dichiarazione va trasmessa nel corso del 2023, si tratta degli avvisi emessi entro l’inizio del periodo di presentazione di quest’ultima “tornata dichiarativa”, ossia quella che interesserà gli operatori nel 2024.
E gli ammontari che, dopo detti controlli automatici, risultano dovuti a titolo di:

  • imposte, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già usati, nonché di
  • interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento

vengono iscritti direttamente nei ruoli a titolo definitivo, come previsto dall’art. 2, comma 1 del D.lgs. 462/1997.

Viene però stabilito, dal successivo comma 2 dello stesso articolo, che l’iscrizione a ruolo non è eseguita (in tutto o in parte) se il contribuente o il sostituto d’imposta provvedono a versare le somme dovute – con le modalità di cui all’articolo 19 del D.lgs. 241/1997, sulle modalità di versamento mediante delega – entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, oppure dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute. Ciò avviene, nello specifico, nel caso in cui i soggetti tenuti al versamento delle somme di cui sopra forniscano agli Uffici chiarimenti su quanto a loro richiesto.

In caso di versamento delle somme entro la data richiamata vi sono innegabili benefici per i debitori, posto che le sanzioni amministrative applicabili (pari al 30% di quanto dovuto) sono ridotte a 1/3 e gli interessi (nella misura del 3,5% annuo) sono dovuti solamente fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Peraltro, lo stesso trattamento di favore trova applicazione non solamente qualora venga versato l’intero importo dovuto (di cui all’esito della liquidazione automatica), bensì anche nel caso in cui venga versata la prima tranche che risulta in base alla rateizzazione.

In questo contesto si inserisce la novità di cui all’emendamento al D.L. 21/2022 (c.d. “Decreto Ucraina”), che mira appunto ad ampliare, non marginalmente, tale ultimo termine di 30 giorni, estendendolo a 60. Viene quindi fornito ben più respiro agli operatori che ricevono le comunicazioni di irregolarità, motivo per cui si tratta di una novella da salutare con sicuro favore.

È infatti noto che, nella maggior parte dei casi – anche in considerazione delle tempistiche precedentemente riportate affinché l’Ufficio emetta gli avvisi bonari – i contribuenti (così come i professionisti che li assistono) devono procedere con controlli documentali spesso non semplici; controlli ad esito dei quali possono comprendere se quanto richiesto loro risulta dovuto, anche solamente in parte, oppure no. Il tutto, considerando inoltre che detto termine di 30 giorni, attualmente non particolarmente ampio ex art. 2, comma 2 del D.lgs. 462/1997, una volta scaduto comporta:

  1. la revoca della riduzione delle sanzioni e degli interessi precedentemente richiamata, così come
  2. la decadenza dalla rateazione eventualmente ottenuta,

con l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni (in misura piena) che viene quindi iscritto a ruolo – dopo aver ovviamente dedotto quanto versato dal contribuente.

Una misura, quella che duplica il tempo a disposizione dei contribuenti per procedere con i versamenti richiamati, che risulterebbe auspicale venisse portato “a regime”, quindi anche oltre la fine dell’estate dell’anno in corso.

Fonte: fiscal-focus.it