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Nuove agevolazioni per disabili nella legge Dopo di noi

Nuove agevolazioni per disabili nella legge Dopo di noi

La tutela avviene mediante la concessione di maggiori agevolazioni fiscali e l’estensione di specifiche esenzioni dall’imposta di successione e donazione ai negozi giuridici, tra cui il trust, istituiti in favore di soggetti affetti da disabilità gravi.

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno è stata pubblicata La Legge n. 112 del 22 giugno 2016, che oltre a disciplinare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità gravi, così come definite dall’articolo 3, comma 3, Legge 104/1992, prevede una serie di agevolazioni di natura fiscale. Il provvedimento, comunemente noto come Legge “Dopo di noi”, è volto a tutelare le persone con gravi disabilità che sono prive di un sostegno familiare, attraverso la concessione di maggiori agevolazioni fiscali e l’estensione di specifiche esenzioni dall’imposta di successione e donazione ai negozi giuridici, tra cui il trust, istituiti in favore di soggetti affetti da disabilità grave.

Ambito oggettivo
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla norma, la legge chiarisce che la disabilità grave

  • non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità
  • deve essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 3, co. 3, L. 5.2.1992, n. 104, secondo cui “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”;
  • deve essere accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge; lo stesso sarà, pertanto, demandato alle commissioni mediche delle Unità sanitarie locali di cui all’art. 1, L. 15.10.1990, n. 295, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

Altro requisito essenziale per poter fruire delle privilegi è dato:

  • dall’assenza del sostegno familiare che si realizza in mancanza di entrambi i genitori oppure quanto entrambi i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale;

ovvero

  • dalla previsione del venir meno del sostegno familiare.

Agevolazioni

Lo stesso intervento normativo è volto altresì, ad agevolare:

  • le erogazioni da parte di soggetti privati;
  • la stipula di polizze di assicurazione;
  • la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (a condizione che operi prevalentemente nel settore della beneficienza).

Erogazioni da parte di soggetti privati

Per quanto riguarda le erogazioni da parte di soggetti privati l’articolo 6, comma 9, estende, con alcune modifiche, il regime di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle Onlus (articolo 14, comma 1, Dl 35/2005) alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust o di fondi speciali.
In particolare, tali erogazioni sono deducibili per il soggetto erogante nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 100mila euro annui.

Stipula di polizze assicurative

Per la stipula delle polizze assicurative, l’articolo 15, comma 1, lettera f), Dpr 917/1986, consente di detrarre dall’imposta lorda, per un importo non superiore a 530 euro, i premi relativi a contratti di assicurazione “aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto”.
L’articolo 5 della legge in commento interviene su tale disposizione inserendo il seguente periodo

  • “A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge”.

In tal modo, si eleva il limite di detraibilità assoluta dei premi sostenuti per rischio morte, al fine di tutelare le persone con disabilità grave.

Trust

Al fine di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, finalità ultima della norma in esame, vengono introdotte una serie di agevolazioni in relazione alla tassazione connessa alla costituzione di specifici istituti volti alla “segregazione” del patrimonio familiare per tutta la vita della persona colpita da disabilità grave.
In particolare, l’art. 6, co. 1, L. 112/2016, dispone che, a decorrere dall’1.1.2017, sono esenti da imposta sulle successioni e donazioni i diritti e i beni conferiti in trust, oppure gravati da vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c., oppure, ancora, destinati a fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di Onlus, con personalità giuridica, che operano prevalentemente nel settore della beneficienza di cui all’art. 10, co. 1, lett. a), n. 3), e 2-bis, D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 , istituiti a favore di persone con disabilità grave.
Tali istituiti, tuttavia, per godere delle agevolazioni in esame, dovranno perseguire

  • “come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fonti speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione”.

Viene, inoltre, disposto che l’atto istitutivo del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter c.c.:

  • siano redatti per atto pubblico;
  • identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
  • descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti;
  • indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio dell’istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
  • contengano una serie di informazioni in merito agli obblighi del trustee/fiduciario/gestore, in modo tale che la finalità sia garantita ed inequivocabile;
  • identifichino come esclusivi beneficiari persone con disabilità grave;
  • destinino i beni conferiti all’esclusiva realizzazione delle finalità assistenziali previste nei medesimi;
  • individuino il soggetto preposto al controllo dell’osservanza di quanto disposto dall’atto stesso;
  • indichino quale termine finale del trust/vincolo di destinazione/fondo speciale la data del decesso del disabile grave, nonché la destinazione del patrimonio residuo a tale data.

Per agevolare fiscalmente tali istituti, inoltre, è previsto che, dall’1.1.2017, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti di beni o diritti in favore di detti trust/fondi speciali/vincoli di destinazione siano applicate in misura fissa.
Tutti gli atti, i documenti, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee/fiduciario del fondo speciale/gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall’imposta di bollo.
In caso di premorienza del beneficiario (disabile grave), i trasferimenti dei beni e dei diritti reali a favore del soggetto che ha istituito il trust/fondo speciale/vincolo di destinazione sono esenti da imposta di successione e donazione, mentre le imposte di registro e ipocatastali si applicano in misura fissa.

Iniziativa pubblica

L’articolo 3 della legge 112/2016 istituisce nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Detto fondo è destinato a essere ripartito fra le Regioni in base ai criteri fissati con decreto ministeriale.
Le risorse contenute nel fondo potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità elencate nell’articolo 4:

  1. attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2
  2. realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra familiare per far fronte a eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi
  3. realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità
  4. sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2″.

Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici.

Fonte: fiscoetasse.com