IVS e Gestione Separata 2016: l’acconto di novembre
Entro il prossimo 30 novembre i soggetti iscritti alla Gestione IVS ovvero alla Gestione separata INPS sono tenuti al versamento della seconda rata d’acconto dei contributi previdenziali dovuti per il 2016.
I soggetti di cui all’art. 1, Legge n. 233/1990, cioè:
- artigiani;
- commercianti;
iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione IVS, tra i quali:
- i collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore;
- i soci di srl che svolgono attività commerciale;
- i soci unici di srl;
- i soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana;
- i soci di snc avente ad oggetto un’attività d’impresa di natura commerciale, se sussiste “la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell’abitualità e della prevalenza”;
- i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere, nonché gli operatori e le guide turistiche a specifiche condizioni previste per i diversi settori.
In base all’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all’art. 12, comma 11, nonchè in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all’interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l’obbligo di iscrizione:
- sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;
- sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898/2010, inoltre, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti per i soci di srl che detengono una partecipazione minima nella società e, anche se svolgono con carattere di abitualità e prevalenza la loro prestazione lavorativa nella società, non hanno alcuna responsabilità d’impresa e non rivestono alcuna carica sociale. In tal caso, infatti, l’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio–amministratore, cioè colui che ha effettivamente un ruolo di gestione nella società.
Inoltre, con ordinanza n. 3145 dell’11.02.2013, la Corte di Cassazione ha affermato che la mera locazione di immobili non costituisce attività commerciale ai fini previdenziali e, quindi, non fa scattare l’iscrizione alla Gestione IVS. La locazione può, invece, configurare attività commerciale se è esercitata nell’ambito di un’attività più ampia di prestazione di servizi, come ad esempio quella di intermediazione immobiliare. In tal caso, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.
L’importo dei contributi IVS da versare si calcola sulla base del reddito d’impresa dichiarato per l’anno al quale i contributi si riferiscono (nel nostro caso, il reddito 2016). Naturalmente, dato che non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti in corso d’anno, si deve effettuare un versamento in acconto (per l’anno 2016) che va effettuato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati nell’anno precedente (nel nostro caso, il 2015), quindi in base al metodo storico. Nell’anno successivo a quello a cui i contributi sono riferiti (nel nostro caso, il 2017) andrà effettuato il versamento a conguaglio da indicare in sede di dichiarazione dei redditi nel quadro RR (di UNICO PF 2017). Ovviamente, si dovrà tenere conto degli importi già versati in acconto nel corso del 2016.
Si precisa che, fino al minimale di reddito, che per il 2016 è pari a € 15.548, i contributi IVS sono dovuti in misura fissa, applicando a tale importo minimale le aliquote contributive indicate nella Circolare Inps n. 15 del 29.01.2016 e versando l’importo dovuto in 4 rate:
- 1a rata: 16 maggio 2016;
- 2a rata: 22 agosto 2016;
- 3a rata: 16 novembre 2016;
- 4a rata: 16 febbraio 2017.
L’acconto deve essere versato, in 2 acconti di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche:
- entro il 16 giugno/6 luglio 2016 (o 18 luglio/22 agosto 2016 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di 1° acconto 2016 (50% dell’acconto totale);
- entro il 30 novembre 2016, a titolo di 2° acconto 2016 (restante 50% dell’acconto totale).
L’importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale costituisce l’acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2016 (non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2015.
Se tale somma risulterà poi, in sede di UNICO PF 2017, inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa effettivamente realizzati nel 2016, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2016 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO PF 2017 e, quindi, entro il 16 giugno 2017 (o 16 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40%).
Si precisa che l’acconto dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione IVS, analogamente agli acconti delle imposte sui redditi/IRAP, può essere determinato utilizzando, in alternativa al metodo storico, il metodo previsionale, basato su un presunto valore di reddito da dichiarare per il 2016 nel modello UNICO PF 2017. Tale metodo, anche se non espressamente previsto dalla normativa previdenziale, si ritiene possa essere comunque applicabile.
Gli acconti IVS di Artigiani e Commercianti e UNICO PF 2016
Gli artigiani ed i commercianti iscritti alla Gestione IVS determinano l’acconto 2016 in base ai redditi d’impresa dichiarati per il 2015 ai fini IRPEF, risultanti dal Modello Unico PF 2016.
L’imprenditore individuale che sia anche socio di una società di persone, ai fini del calcolo dei contributi dovuti, deve tener conto della somma del reddito prodotto dalla ditta individuale (quadro RF o RG) e di quello derivante dalla partecipazione (quadro RH).
Si precisa al riguardo che:
- la base imponibile va assunta al lordo dell’ACE, risultante al campo 12 del rigo RS37. In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d’impresa attribuito nel quadro RH la quota ACE di loro spettanza utilizzata dalla società;
- il ricalcolo del reddito d’impresa per i contribuenti che nel 2015 hanno acquistato beni strumentali fruendo del maxi ammortamento, non va considerato ai fini previdenziali.
Inoltre, secondo l’Inps, l’imprenditore individuale o il socio di società di persone che è anche socio di di una S.r.l., nella base imponibile IVS deve tenere conto anche della quota di reddito prodotto dalla S.r.l. , anche se non è in regime di trasparenza. In merito, la Corte d’Appello dell’Aquila, in una recente sentenza, ha affermato che quanto sostenuto dall’Inps è condivisibile solo se la partecipazione prevede anche l’apporto di lavoro e non solo l’apporto di capitale.
Esempi
Esempio 1
Il sig. Mario Rossi è un artigiano di 40 anni ed ha conseguito nel 2015 un reddito d’impresa pari a € 28.057.
La seconda rata dell’acconto IVS per il 2016, da corrispondere entro il 30.11.2016, è così calcolata:
Reddito eccedente il minimale : € (28.057 – 15.548) = € 12.509
Seconda rata IVS dovuta : € (12.509 x 23,10%) : 2 = € 1.444,79
Esempio 2
Il sig. Giuseppe Verdi, commerciante al minuto, nel 2015 ha conseguito, insieme al figlio di 20 anni, un reddito d’impresa familiare pari a € 51.600 così ripartito:
- titolare: 51% = € 26.316
- collaboratore: 49% = € 25.284
Il titolare deve versare entro il 30.11.2016 la propria rata e quella del proprio collaboratore.
Titolare:
Reddito eccedente il minimale € (26.316 – 15.548) = € 10.768
Seconda rata IVS dovuta € (10.768 x 23,19%) : 2 = € 1.248,55
Collaboratore
Reddito eccedente il minimale € (25.284 – 15.548) = € 9.736
Seconda rata IVS dovuta € (9.736 x 20,19%) : 2 = € 982,85
Gli acconti della Gestione Separata Inps e UNICO PF 2016
L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps riguarda i seguenti soggetti:
- i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;
- i collaboratori coordinati e continuativi, con riferimento sia ai collaboratori a progetto, sia i collaboratori occasionali intendendosi per tali coloro la cui prestazione risulta essere di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell’intero anno solare (01.01-31.12) per ciascun committente e con reddito non superiore a € 5.000 con riferimento a ciascun committente;
- i lavoratori autonomi occasionali1, se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti;
- i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti;
- gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non iscritti ad un Albo professionale;
- i soci-amministratori di Srl commerciale che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso; infatti, essi hanno l’obbligo di iscrizione:
- sia alla Gestione IVS Commercianti in qualità di socio lavoratore;
- sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore;
- i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta (art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011- Manovra Correttiva 2011).
Modalità di versamento
I versamenti dei contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo e di acconto 2016, sia per gli artigiani ed i commercianti iscritti alla Gestione IVS sia per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, sono effettuati attraverso l’ utilizzo del Modello F24 riportando nella “Sezione INPS”:
- il codice della competente sede INPS;
- il numero di matricola del contribuente per i soggetti iscritti alla Gestione IVS. Pertanto, i contribuenti iscritti alla Gestione separata INPS non devono riportare nessun dato;
- il periodo di riferimento (01/2016 – 12/2016 per l’acconto);
- nel campo “causale contributo” i seguenti codici:
- per IVS
- Artigiani usare causale contributo AP per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale;
- Commercianti usare causale contributo CP per i contributi sul reddito eccedente il minimale;
- Per Gestione Separata,
- iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione usare causale contributo P10 per i contributi dovuti;
- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie usare causale contributo PXX per i contributi dovuti
- per IVS
Va, infine, rilevato che nel modello F24 gli importi dovuti vanno esposti al centesimo di euro con riferimento all’acconto 2016 (diversamente per quanto avviene per il versamento del saldo in un’unica soluzione, gli importi dovuti vanno esposti all’unità di euro).
Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici.
Fonte: Fiscoetasse.com