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Anticipate al 30.6.2022 le sanzioni POS

Anticipate al 30.6.2022 le sanzioni POS

Come noto, con il DL n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0“, il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.
In particolare, l’art. 15 del citato Decreto, dopo le varie modifiche apportate nel tempo, dispone l’obbligo per i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito / credito / altri strumenti elettronici.
Tale obbligo interessa non solo i commercianti ed i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) bensì anche gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).
Con il Decreto 24.1.2014 il MISE, di concerto con il MEF, ha emanato le specifiche disposizioni attuative dell’obbligo in esame prevedendone l’esclusione soltanto in caso di “oggettiva impossibilità tecnica“.
L’art. 9, comma 15-bis, DL n. 150/2013, modificando il comma 4 del citato art. 15, ha rinviato la decorrenza dell’obbligo di attivazione del POS al 30.6.2014.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, sia lo schema di Decreto proposto dal MISE sia l’art. 23, DL n. 129/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” non hanno concluso il relativo iter normativo e pertanto non è risultata definita ed applicabile alcuna sanzione.
Più recentemente, con l’art. 19-ter, DL n. 152/2021, c.d. “Decreto PNRR” è stato previsto:
l’obbligo in capo ai professionisti / imprese / commercianti di essere in possesso del POS al fine di consentire i pagamenti elettronici relativi alle operazioni poste in essere;
l’irrogazione di un’apposita sanzione a partire dall’1.1.2023 nei confronti dei predetti soggetti che rifiutano il pagamento tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici.

ANTICIPATA L’ENTRATA IN VIGORE DEL REGIME SANZIONATORIO
Ora, l’art. 18, comma 1, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2” ha modificato la data di entrata in vigore del citato regime sanzionatorio in esame, anticipandola al 30.6.2022.
Considerata la scadenza al 30.6.2022 del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla citata misura, il comma 1 dell’art. 18 in esame anticipa al 30.6.2022 l’entrata in vigore del predetto regime sanzionatorio, “al fine di adeguarne l’operatività alle previsioni del PNRR”.

AMMONTARE DELLA SANZIONE
Come disposto dal comma 4-bis del citato art. 15, la sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:

  • € 30 (quota fissa);
  • 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).

L’ambito normativo di riferimento del regime sanzionatorio in esame non è quello tributario. Infatti, come disposto dal citato comma 4-bisper le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689“.
I soggetti preposti all’accertamento della violazione sono gli ufficiali / agenti di Polizia giudiziaria nonché gli organi che in base all’art. 13, comma 1, Legge n. 689/81 sono “addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. La gestione della procedura sanzionatoria (rapporto delle violazioni riscontrate) è attribuita al Prefetto territorialmente competente.
Merita evidenziare che alle violazioni in esame non è applicabile la c.d. “oblazione” ex art. 16, Legge n. 689/81 ossia:
“il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

TRASMISSIONE GIORNALIERA DATI PAGAMENTI ELETTRONICI
L’art. 22, comma 5, DL n. 124/2019, richiamando il comma 1-ter del medesimo articolo, prevede la trasmissione giornaliera all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative:

  • all’importo complessivo delle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico;
  • ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico;

esclusivamente:

  • per gli strumenti di pagamento elettronico evoluti;
  • per i dispositivi direttamente connessi al Registratore Telematico (RT).

Ora, il comma 4 dell’art. 18 in esame, al fine di “garantire” all’Amministrazione finanziaria ulteriori strumenti utili per la lotta all’evasione, a seguito della soppressione del riferimento al comma 1-ter estende l’obbligo di trasmissione giornaliera dei predetti dati anche per i POS “non evoluti” e senza distinzione tra operatori economici e consumatori finali.

Fonte: all-in.seac.it