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Assegno di Inclusione: dal 1° agosto aperte le domande di rinnovo, prima mensilità al 50%

Assegno di Inclusione: dal 1° agosto aperte le domande di rinnovo, prima mensilità al 50%

INTRODUZIONE

A partire dal 1° agosto 2026 molte famiglie possono presentare la domanda di rinnovo dell’Assegno di Inclusione per continuare a ricevere il sostegno economico. Con il messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative chiarendo quando è possibile inoltrare la richiesta, chi deve presentarla e quali sono gli adempimenti previsti nei diversi casi. Una novità importante rispetto al passato: il mese di interruzione obbligatoria tra un ciclo e l’altro è stato eliminato, garantendo la continuità dei pagamenti per le famiglie che si attivano in tempo.

COSA PREVEDE LA NOVITÀ

Nella disciplina originaria dell’Assegno di Inclusione, al termine dei primi 18 mesi di fruizione era previsto un mese di interruzione obbligatoria prima di poter accedere al successivo periodo di rinnovo. Con la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio, il mese di interruzione è stato eliminato: i nuclei familiari che concludono il periodo di erogazione possono ora presentare la domanda di rinnovo ottenendo il pagamento senza alcuna interruzione di continuità.

L’ADI si può chiedere la prima volta per 18 mesi e poi con rinnovi di 12 mesi. La prima mensilità del rinnovo è riconosciuta al 50% dell’importo mensile spettante, sia per i nuclei familiari rimasti invariati sia per quelli che hanno subito modifiche; dalla seconda mensilità il beneficio torna a essere corrisposto per l’intero importo.

COSA CAMBIA IN PRATICA

Il rinnovo può essere inoltrato esclusivamente dal mese successivo all’ultima mensilità percepita. Per i beneficiari che hanno ricevuto l’ultima ricarica a luglio 2026, la finestra utile si apre dal 1° agosto 2026. Le richieste inviate durante l’ultimo mese di fruizione non vengono elaborate.

La domanda può essere presentata dallo stesso richiedente della precedente domanda o da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare. Per le famiglie la cui composizione è rimasta invariata la procedura è più semplice: non è necessario sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD) né effettuare una nuova iscrizione alla piattaforma SIISL. Sono considerate variazioni non rilevanti anche eventuali nascite o decessi intervenuti nel frattempo.

L’INPS precisa che il possesso dei requisiti sarà verificato anche in occasione della nuova domanda, condizione indispensabile per ottenere il rinnovo e continuare a ricevere il beneficio economico.

IMPATTO PER IMPRESE, PROFESSIONISTI O CONTRIBUENTI

La misura interessa direttamente le famiglie in condizione di fragilità economica che hanno già beneficiato dell’Assegno di Inclusione e stanno per concludere il proprio ciclo di erogazione. Per i consulenti del lavoro, i patronati e gli studi professionali che assistono questi nuclei familiari, è importante segnalare per tempo ai propri assistiti la necessità di presentare la domanda di rinnovo a partire dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto, per evitare interruzioni nell’erogazione del beneficio.

CONCLUSIONI

L’eliminazione del mese di sospensione tra un ciclo e l’altro rappresenta un miglioramento concreto per le famiglie beneficiarie dell’Assegno di Inclusione, che potranno ora garantirsi la continuità del sostegno presentando la domanda di rinnovo nei tempi giusti. Per chiarimenti o supporto fiscale, lo Studio Severini è a disposizione.

FONTE
INPS — Messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026