Definizione avvisi bonari: nuovo calendario per l’autodichiarazione
La pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 143438/2022 apre la via per il completamento della procedura di definizione agevolata degli avvisi bonari. Rimasta in sospeso fino ad oggi, l’efficacia della definizione introdotta dall’articolo 5, commi da 1 a 9, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 necessitava dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato in scadenza il prossimo 30 giugno 2022.
Secondo la predetta disposizione, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni sensibili del volume d’affari nell’anno 2020, possono essere definite, con risparmio delle sanzioni, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle dichiarazioni iva, di cui all’54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché delle comunicazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Possono accedere a tale opportunità i contribuenti che abbiano subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione previsto per il periodo d’imposta 2020. Al verificarsi della predetta condizione, il provvedimento attuativo del 18 ottobre 2021 prevedeva che i contribuenti che intendevano accettare la proposta di definizione dovevano presentare l’autodichiarazione prevista dall’articolo 1, commi 14 e 15, quella recentemente approvata, entro il 31 dicembre 2021, ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata era effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento. Termine successivamente ridefinito con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2021 al sessantesimo giorno successivo all’approvazione del relativo modello ovvero entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Orbene, l’approvazione tardiva del modello di autodichiarazione ha stravolto il calendario delle incombenze. In linea generale l’autodichiarazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della definizione agevolata, tuttavia, non è sempre così. Per questi vi sono due potenziali scadenze. Se il termine previsto per il pagamento delle somme dovute o della prima rata è, al 30 giugno 2022, scaduto da ameno 60 giorni, l’autodichiarazione deve essere inviata entro il 30 giugno 2022, come per tutti gli altri aiuti di Stato. Diversamente la dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto per il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
In quest’ultimo caso, ovvero qualora il termine di 60 giorni scada successivamente al 30 giugno 2022 e il contribuente abbia beneficiato anche di altri aiuti di Stato rilevanti a tal fine, questo sarà chiamato a presentare una prima dichiarazione entro il 30 giugno 2022 ed una seconda, entro 60 giorni dal termine previsto per il pagamento, con riferimento alla sola definizione agevolata, sempreché questa non sia stata ricompresa nella prima dichiarazione per effetto di precedenti definizioni.
Pertanto, dalla combinazione delle disposizioni potrebbe verificarsi quanto segue. Il contribuente che riceverà il prossimo 10 luglio 2022 un avviso bonario rilevante ai fini della definizione agevolata dovrà obbligatoriamente inviare due distinte comunicazioni: la prima generale, entro il 30 giugno, la seconda specifica, entro 60 giorni dal termine previsto per il pagamento, avente ad oggetto la sola definizione agevolata. Se, tuttavia, lo stesso contribuente avesse già optato per una definizione agevolata e, per questo motivo, già inserito tale agevolazione in una precedente autodichiarazione, la prima dichiarazione sostitutiva assorbirà la seconda, come espressamente previsto dal provvedimento.
Questa affermazione amplia il contenuto del paragrafo 2.7 del provvedimento attuativo secondo il quale, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti elencati nell’articolo 1 del decreto, per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto, la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato articolo 1. La presentazione di una dichiarazione sostitutiva che ricomprenda la stessa tipologia di aiuti solleva il contribuente dalla duplicazione.