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Società in liquidazione e concordato biennale: quando il CPB cessa e quando no

Società in liquidazione e concordato biennale: quando il CPB cessa e quando no

INTRODUZIONE

Con la Risposta a interpello n. 138 del 9 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società in accomandita semplice che, dopo il recesso dei due soci accomandanti, è stata posta in liquidazione per l’impossibilità di ricostituire la compagine sociale. La società, che aveva aderito al Concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025, ha chiesto chiarimenti sugli effetti della liquidazione sul concordato, sull’imputazione del reddito e sulla posizione dell’unica socia rimasta, una socia accomandataria d’opera che svolge anche il ruolo di liquidatrice. Un chiarimento che riguarda direttamente molti imprenditori e professionisti alle prese con operazioni straordinarie durante il periodo di vigenza del CPB.

COSA PREVEDE LA NOVITÀ

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la società in liquidazione cessa dal CPB solo se i redditi effettivi si riducono di oltre il 30% rispetto a quelli concordati; in caso contrario, il concordato rimane in vigore per l’intero biennio.

Sul fronte dell’imputazione del reddito, il reddito del periodo ante liquidazione e quello prodotto durante la liquidazione devono essere imputati per trasparenza all’unico socio accomandatario superstite, anche se socio d’opera. Ai soci receduti si applica l’articolo 20-bis del TUIR, con rilevanza delle somme ricevute per la liquidazione della quota.

COSA CAMBIA IN PRATICA

Il chiarimento stabilisce una regola chiara: l’apertura della liquidazione ordinaria non determina automaticamente la cessazione del Concordato Preventivo Biennale. La cessazione scatta solo al verificarsi di una condizione precisa, ovvero la riduzione dei redditi effettivi di oltre il 30% rispetto a quelli concordati. Se la riduzione è inferiore a questa soglia, il CPB continua a produrre i suoi effetti e il contribuente rimane vincolato al reddito concordato per il periodo residuo del biennio.

Questo significa che le imprese e i professionisti che hanno aderito al CPB e si trovano a dover affrontare un’operazione straordinaria — come una liquidazione, una fusione o una scissione — devono verificare preventivamente l’impatto sul reddito concordato prima di procedere, per evitare conseguenze fiscali inattese.

IMPATTO PER IMPRESE, PROFESSIONISTI O CONTRIBUENTI

La risposta a interpello interessa direttamente tutte le società di persone e i professionisti che hanno aderito al CPB 2024-2025 o al CPB 2026-2027 e che nel corso del biennio si trovano a gestire eventi straordinari come il recesso di soci, la messa in liquidazione della società o la variazione significativa della struttura societaria. Per queste situazioni, è fondamentale valutare in anticipo con il proprio consulente fiscale l’impatto dell’operazione sul reddito concordato, così da comprendere se il CPB verrà meno oppure continuerà a vincolare il contribuente fino alla naturale scadenza del biennio.

CONCLUSIONI

La Risposta n. 138/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto operativo importante del Concordato Preventivo Biennale: la liquidazione non lo fa cessare automaticamente, ma solo al superamento della soglia del 30% di riduzione del reddito effettivo. Una distinzione rilevante per chi si trova a gestire operazioni straordinarie durante il periodo di vigenza del concordato. Per approfondimenti sull’argomento e per valutare gli effetti delle novità fiscali sulla propria situazione, è possibile contattare lo Studio Severini.

FONTE
Agenzia delle Entrate — Risposta a interpello n. 138 del 9 luglio 2026