Tax credit, arrivano i chiarimenti del Fisco
Arrivano i chiarimenti attesi in merito alle principali novità, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di bilancio 2022), in tema di crediti d’imposta. Con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022 l’Amministrazione Finanziaria fornisce una trattazione sistematica delle novità in materia di agevolazioni fiscali, ripiegando termini e condizioni.
La prima agevolazione affrontata è relativa al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Oggetto dell’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria è la rimodulazione temporale dell’intera agevolazione i cui nuovi termini, anche temporali, sono disciplinati dai nuovi commi da 1052 a 1058-ter. L’Agenzia delle Entrate, in particolare, chiarisce che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A della Legge n. 232 del 2016 di cui al comma 1057-bis, cosiddetti beni materiali 4.0, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, debba intendersi distintamente per ciascun anno interessato dalla proroga (2023, 2024 e 2025). Pertanto, secondo la Circolare in commento, il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A per il triennio prossimo venturo è da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
In tal senso propendono la relazione tecnica alla legge di bilancio 2022 e ragioni di interpretazione logico sistematica. Il successivo comma 1058, relativo ai beni compresi nell’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016 (cosiddetti beni immateriali 4.0), prevede espressamente che il limite massimo di costi ammissibili è di natura annuale.
La seconda agevolazione all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria il credito d’imposta “Ricerca, Sviluppo e Innovazione” di cui all’articolo 1, commi da 198 a 208, della Legge di bilancio 2020 come modificato dell’articolo 1, comma 1064, lettere da a) a h), della Legge di bilancio 2021. La circolare evidenzia come la predetta agevolazione non è più circoscritta alle sole attività di ricerca e sviluppo, ma è stata estesa anche alle attività di innovazione tecnologica nonché alle attività di design e ideazione estetica. La nuova disciplina, in particolare, coinvolge:
- le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione (2014/C 198/01) della Commissione del 27 giugno 2014, concernente la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, per la corretta applicazione delle quali si rinvia ai criteri dettati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (comma 200);
- le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo i principi generali e i criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE (comma 201);
- le attività orientate al design e all’ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti campionari (comma 202).
A differenza delle versioni passate, la presente agevolazione non è calcolata secondo il metodo incrementale, ma considera l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati per ciascuna categoria, secondo un approccio “volumetrico”. Non è previsto, inoltre, alcun investimento minimo.
Per tutte le fattispecie riconducibili al trittico “Ricerca, Sviluppo e Innovazione” la circolare specifica che la base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e che, nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta. L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
La circolare, infine, affronta anche le modifiche apportate al credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi, alle incentivazioni in tema di povertà educativa, alle disposizioni relative al tax credit librerie e al bonus acque potabili.
Fonte: fiscal-focus.it