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Titolarità effettiva e antiriciclaggio: dal 23 luglio nuove regole per imprese e professionisti

Titolarità effettiva e antiriciclaggio: dal 23 luglio nuove regole per imprese e professionisti

INTRODUZIONE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore fissata al 23 luglio 2026, il D.Lgs. 122/2026 aggiorna il quadro italiano sulla titolarità effettiva, allineandolo alla direttiva UE 2024/1640. Il provvedimento modifica il D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio e introduce nuove regole sull’accesso al Registro della titolarità effettiva tenuto dalle Camere di commercio. Una riforma che riguarda direttamente imprese, trust, professionisti e tutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio.

COSA PREVEDE LA NOVITÀ

La novità centrale riguarda chi può consultare le informazioni sui titolari effettivi iscritti nelle sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese: autorità, tra cui MEF, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e UIF, soggetti obbligati accreditati e soggetti con legittimo interesse.

Il decreto ridefinisce le categorie di soggetti che possono accedere ai dati del Registro, le modalità di accreditamento e le condizioni per il riconoscimento del legittimo interesse da parte di soggetti privati — come giornalisti, organizzazioni della società civile e ricercatori — che intendano consultare le informazioni sui titolari effettivi per finalità di interesse pubblico. Vengono inoltre aggiornate le sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione e aggiornamento dei dati al Registro.

COSA CAMBIA IN PRATICA

Nei 60 giorni successivi al 23 luglio 2026 sono previsti l’aggiornamento delle specifiche tecniche, del disciplinare del D.M. MEF 55/2022 e il provvedimento che rende operativo il sistema di accesso. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore va adottato un ulteriore decreto collegato all’organismo accentrato per i notai.

Per le imprese già iscritte al Registro della titolarità effettiva, il decreto non impone nell’immediato nuovi adempimenti di comunicazione, ma richiede di verificare che i dati già trasmessi siano aggiornati e corretti, poiché il sistema di accesso da parte delle autorità di vigilanza e dei soggetti obbligati diventerà pienamente operativo non appena completato l’aggiornamento tecnico previsto nei 60 giorni successivi. Per i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio — commercialisti, avvocati, notai, revisori — il decreto aggiorna le regole sulle verifiche della clientela e sull’utilizzo dei dati del Registro nell’ambito dell’adeguata verifica.

IMPATTO PER IMPRESE, PROFESSIONISTI O CONTRIBUENTI

Il D.Lgs. 122/2026 interessa tutte le società, le associazioni e i trust tenuti a iscriversi al Registro della titolarità effettiva, nonché i professionisti che nell’esercizio della propria attività sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007. Per le imprese, la priorità è verificare che le informazioni già comunicate al Registro siano aggiornate e corrispondenti alla struttura proprietaria effettiva, tenuto conto che le autorità di vigilanza avranno accesso diretto e sistematico ai dati. Per i professionisti, il decreto impone un aggiornamento delle procedure interne di adeguata verifica della clientela, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle informazioni disponibili nel Registro come fonte di verifica della titolarità effettiva dei clienti persone giuridiche.

CONCLUSIONI

L’entrata in vigore del D.Lgs. 122/2026 segna un rafforzamento significativo del sistema italiano di contrasto al riciclaggio di denaro, con nuove regole sull’accesso al Registro della titolarità effettiva e obblighi più precisi per imprese e professionisti. Per approfondimenti sull’argomento e per valutare gli effetti delle novità fiscali sulla propria situazione, è possibile contattare lo Studio Severini.

FONTE
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — D.Lgs. 122/2026, in vigore dal 23 luglio 2026