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Legge di bilancio 2018: le principali novità – parte 1

Legge di bilancio 2018: le principali novità – parte 1

Il Ddl di Bilancio per il 2017, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2017, ha passato l’esame del Parlamento ed è stato approvato definitivamente dal Senato il 23.12.2017 (A.S. 2960B). Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017 S.O. n. 62, diventando così Legge n. 205/2017, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 (tranne alcune eccezioni). In questa Circolare del Giorno si propone un riepilogo delle novità fiscali più importanti introdotte con la Legge di Bilancio 2018, che continuerà con altre Circolari del Giorno, di prossima pubblicazione.

 

Premessa
Nella seduta del 23 dicembre l’Aula ha approvato definitivamente, in terza lettura, il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. n. 2960-B). Con 140 sì e 97 no, l’Aula ha rinnovato la fiducia al Governo, che aveva posto la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo 1 del testo trasmesso dalla Camera.” . Sono state numerose e sostanziali le modifiche apportate con i vari emendamenti approvati la notte tra il 18 e il 19 dicembre dalla Commissione Bilancio, e il testo finale del Disegno di legge contenente la Stabilità per il prossimo anno risulta ampiamente ritoccato rispetto a quello licenziato i primi giorni di dicembre. Il Senato aveva approvato il provvedimento con il testo del DDL di bilancio 2018 nella giornata del 30 novembre e lo aveva quindi trasmesso alla Camera, che ne ha iniziato l’esame il 5 dicembre. La Camera ha quindi approvato con modifiche e rimandato il testo in Senato, che lo ha approvato definitivamente il 23.12.2017. Il testo è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017 S.O. n. 62, diventando così Legge n. 205/2017, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 (tranne alcune eccezioni).

 

Sterilizzazione incremento aliquota IVA e accise (comma 2)
Il comma 2 della legge di stabilità 2018 prevede la sterilizzazione dell’incremento dell’aliquota IVA, rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2019. In particolare, modificando quanto previsto nella Legge di stabilità 2015, è previsto che:

  • dal 1° gennaio 2019 l’aliquota IVA al 10% salirà di 1.5 punti percentuali e di ulteriori 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020;
  • dal 1° gennaio 2019 l’aliquota IVA al 22% aumenterà di 2.2 punti, di ulteriori 0.7 punti percentuali dal 1°gennaio 2020 e di 0.1 punti percentuali dal 1°gennaio 2021.

Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici (comma 3)
Il comma 3 della legge di bilancio contiene le seguenti proroghe e novità:

  • agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici,
  • agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia per l’acquisto di mobili,
  • detrazioni per sistemazione a verde (cd. bonus verde),
  • proroga cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato.

In particolare, vengono apportate modifiche al DL 63/2013 prevedendo che nell’articolo 14 concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

  • le parole 31.12.2017 siano sostituite da 31.12.2018;
  • le detrazioni siano ridotte al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/ 2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.

Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
In sede di conversione in legge del DDL è stato previsto che la detrazione si applichi al 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di:

  • sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02,
  • impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
  • spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Le detrazioni sono al 65 % per l’acquisto e la posa in opera di microcogene-ratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), pari almeno al 20%.
Si applica la detrazione al 50% alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
In sede di conversione in legge del DDL è stato modificando il comma che 2-ter dell’articolo 14 in merito alla possibilità di cedere il credito d’imposta. In particolare viene estesa tale possibilità per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, anche se effettuati sulla singola unità immobiliare.
La sussistenza delle condizioni per accedere alle detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo.
Le detrazioni sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti:

  • istituiti nella forma di società;
  • che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing;
  • che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013;

per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci.
Con più decreti del MISE, di concerto con il MEF, il MIPAAF e il MIT, da adottare entro 60 giorni dalla data in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti:

  • i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo;
  • i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
  • le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

Inoltre, per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione:

  • dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore,
  • dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Infine, nella Legge di stabilità, è anche prevista l’istituzione di un Fondo di Garanzia per incentivare l’efficientamento energetico degli edifici anche da parte dei soggetti con minore disponibilità finanziaria. In particolare nell’ambito del nuovo Fondo Nazionale per l’efficienza energetica è prevista una sezione speciale per il rilascio di garanzie su finanziamenti concessi da istituti di credito a cittadini per la riqualificazione energetica di immobili e edifici. Di seguito un riepilogo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Prorogata al 31.12.2018 la detrazione al 65% per il risparmio energetico

Detrazione ridotta al 50% per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A

Detrazione al 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione

Detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro

Detrazione al 65% per l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro

Possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione anche per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari

Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione pari all’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o all’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori

Ristrutturazione edilizia (comma 3)
Un’altra proroga contenuta nel comma 3 riguarda le spese di ristrutturazione edilizia, disciplinata all’articolo 16 DL 63/2013. In particolare, le parole 31.12.2017 sono sostituite da 31 dicembre 2018 prorogando così tutte le agevolazioni previste dalla normativa vigente. Come previsto per gli interventi di efficienza energetica, le detrazioni per le ristrutturazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari alle medesime condizioni.

PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
Prorogata al 31.12.2018 la detrazione al 50% per le spese di ristrutturazione edilizia

Ammesse all’agevolazione le Iacp

Bonus mobili
Un’altra proroga contenuta nella Legge di bilancio riguarda il bonus mobili. In particolare, per l’anno 2018 è confermata l’agevolazione fiscale per le spese effettuate per l’acquisto di:

  • mobili;
  • grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;

finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, con lavori avviati nel 2017 o nel 2018. Come previsto dalla normativa precedente, è confermato l’importo massimo di 10.000 euro per immobile.

Bonus verde
Una delle novità contenute nella Legge di stabilità 2018 è l’introduzione del cd. Bonus verde. In particolare, per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le spese agevolabili indicate sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione del bonus verde:

  • spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
  • è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Nel caso di interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio di attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.

BONUS VERDE
DETRAZIONE

  • 36%
  • Ripartita in 10 quote annuali di pari importo

INTERVENTI AGEVOLABILI

  • sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Sono comprese le spese di progettazione e manutenzione

REQUISITI

  • detenere o possedere l’immobile con titolo idoneo
  • garantire la tracciabilità dei pagamenti

IMPORTO MASSIMO DELLE SPESE

  • 5.000 euro per unità immobiliare

Proroga cedolare secca (comma16)
Il comma 16 dell’articolo unico della Legge di bilancio, prevede l’applicazione dell’aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone concordato ancora per i prossimi 2 anni, cioè fino al 31.12.2019.
La normativa attualmente in vigore prevede l’aliquota agevolata al 10% per gli alloggi a canone concordato per il quadriennio 2014-2017.

Credito d’imposta per riqualificazione stabilimenti termali (commi 17-18)
Gli stabilimenti termali potranno beneficiare delle agevolazioni previste per le strutture alberghiere per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, acquisto di mobili e componenti di arredo, consistente in un credito d’imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018.
La misura prevista all’origine nella misura del 30% sino al 31 dicembre 2016 è stata poi elevata al 65% per gli interventi che rientrano nel risparmio energitico, ed estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 dall’articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che tra i soggetti beneficiari ha aggiunto anche gli agriturismi.
La Legge di Bilancio 2018, con il c. 17 dell’unico articolo, estende questa agevolazione agli stabilimenti termali anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Le strutture termali di cui all’art. 3 della L. 323/2000 sono le aziende che:

  • risultano in regola con l’atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate
  • utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonchè fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
  • sono in possesso dell’autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
  • rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio (comma 19) In sede di conversione in legge del DDL è stato inserito il comma 19 che fornisce una norma di interpretazione autentica sull’Iva al 10% negli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, ai sensi

  • dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  • il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999;

vanno interpretati nel senso che:

l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

Come precisato, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

Agevolazioni studenti fuori sede (commi 23-24)
In sede di conversione in legge del disegno di legge della stabilità 2018, è stato abrogato l’articolo 8-bis del decreto fiscale 148/2017 collegato proprio alla legge di stabilità di quest’anno, in tema di agevolazioni per gli studenti fuori sede. In particolare, i commi 23-24 dell’articolo unico della manovra 2018 modificano l’articolo 15, comma 1, del TUIR prevedendo che diano diritto alle agevolazioni fiscali per gli studenti fuori sede:

i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 1′ università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro

limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate

Atto pubblico informatico (comma 25)
In sede di conversione in legge del DDL, sono state previste modifiche all’articolo 36, comma 1-ter, del DL 112/20089 già modificato dal collegato fiscale alla stabilità 2018, in base al quale:

Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

Le modifiche prevedono che:

  • le parole: « sottoscritti con firma digitale » sono sostituite dalle seguenti: « stipulati con atto pubblico informatico »;
  • sono aggiunte le parole: « e fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile ».

Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (comma 28)
Una delle novità contenute nella manovra 2018 è la reintroduzione delle agevolazioni fiscali previste sugli abbonamenti al trasporto pubblico. In particolare sono previste due diverse tipologie di agevolazioni. La prima prevede che tra gli oneri detraibili al 19% venga inserito il comma i-decies in base al quale rientrano in tali spese quelle sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
La seconda prevede che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari che si trovano fiscalmente a carico, non concorrono a formare il reddito.

AGEVOLAZIONI FISCALI SUGLI ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO
Detraibilità al 19% delle spese sostenute per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale fino a 250 euro

Non concorrono a formare il reddito

  • le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
  • le spese direttamente sostenute dal datore di lavoro, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (commi 29-35)
Nella Legge di bilancio 2018 è stata prevista la proroga di un anno per il maxi ed iper ammortamento, ma con differenze rispetto al passato. In particolare le imprese potranno godere del maxi ammortamento al 30% (anziché al 40%) in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31.12.2018.
Sono esclusi:

  • i beni che beneficiano della precedente versione del maxi ammortamento;
  • tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR (quindi non più solo i veicoli a deducibilità limitata, come previsto nella precedente versione del maxi ammortamento).

Qualora l’ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato l’acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 30.06.2019 In merito all’iper ammortamento le imprese potranno goderne in relazione agli acquisti effettuati entro il maggior termine del 31.12.2018 (anziché 31.12.2017). Tali soggetti potranno avvalersi della maggiorazione del 150% prevista dalla Legge di Stabilità 2017 per gli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel suddetto periodo. Qualora l’ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato l’acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 31.12.2019.
Con riferimento all’iper ammortamento viene inoltre introdotta una clausola di salvaguardia secondo cui, qualora un bene oggetto di agevolazione venga ceduto prima del termine del periodo di ammortamento (e si verifichi un realizzo a titolo oneroso del bene) si potrà continuare a godere dell’agevolazione fino alla fine, purché nello stesso periodo d’imposta del realizzo

  • venga acquistato un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quello dismesso
  • venga attestata l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconeessione.

Se il costo del nuovo bene dovesse essere inferiore a quello precedente, la deduzione delle quote residue dell’iper ammortamento prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

PROROGA SUPER/IPER AMMORTAMENTO 2018
le imprese potranno godere del maxi ammortamento al 30% (anziché al 40%) in relazione agli acquisti effettuati fino al 31.12.2018. Attenzione all’esclusione anche delle auto strumentali

Le imprese potranno godere dell’iper ammortamento al 150% in relazione agli acquisti effettuati entro il 31.12.2018

In sede di conversione in legge del DDL è stato previsto che all’allegato B della Legge di stabilità 2017, rubricato “Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0” siano aggiunte le voci:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 (commi 37-38)
Il comma 37 e il successivo 38 contengono la proroga del blocco aumenti aliquote 2018. In particolare la disposizione provvede a contenere anche per l’anno 2018 il livello complessivo della pressione tributaria prorogando di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. In sede di conversione in legge, è stato chiarito che per l’anno 2018 la sospensione non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote. Per quanto riguarda il secondo comma, lo scopo è consentire esclusivamente ai comuni che nell’anno 2017 hanno legittimamente confermato la maggiorazione, a sua volta confermata nell’anno 2016, di riapplicarla nella stessa misura vigente nell’anno 2015.

Proventi derivanti da prestiti tramite piattaforme di Peer to Peer Lending (commi 42-45)
In sede di conversione in legge del DDL sono stati inseriti alcuni commi che riguardano i redditi di capitali, disciplinati all’articolo 44 del TUIR. In particolare, sono considerati redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite:

  • dalle società finanziarie;
  • o dagli istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d’Italia.

I gestori di cui sopra devono operare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche.

Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 (commi 46-56)
Introdotta una nuova agevolazione per le spese di formazione 4.0 destinata ai dipendenti.
In particolare, il comma 46 prevede che tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, sia attribuito un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli ambiti:

  • big data e analisi dei dati,
  • cloud e fog computing,
  • cyber security,
  • sistemi cyber-fisici,
  • prototipazione rapida,
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
  • robotica avanzata e collaborativa,
  • interfaccia uomo macchina,
  • manifattura additiva,
  • internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali

applicate negli ambiti elencati nell’Allegato 1 del DDL.
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Il credito d’imposta:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo,
  • non concorre alla formazione del reddito, ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive
  • e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

I costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale, o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, e la certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 4.0
Il beneficio riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato,
il beneficio riguarda le spese sostenute nel periodo 2018-2020
Importo massimo 300.000 euro per beneficiario
La misura del credito d’imposta è il 40%
Sono agevolabili le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione 4.0

Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici.

Fonte: fiscoetasse.com